Art. 19.

      1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato riservate a ogni singolo Paese straniero, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, possono variare in base all'effettiva collaborazione delle autorità competenti del Paese interessato all'identificazione dei propri cittadini fermati sul territorio dello Stato.
      1-ter. L'indice per determinare l'effettiva collaborazione dei singoli Paesi stranieri è determinato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ed è dato dal numero dei rimpatri effettuati, a seguito della necessaria identificazione, tenuto conto del differente numero di affluenze da ogni singolo Paese straniero.
      1-quater. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente alle Camere, entro il 30 novembre di ciascun anno, riguardo la collaborazione ottenuta da ogni singolo Paese straniero e le conseguenti variazioni effettuate sulle quote.
      1-quinquies. Le variazioni di cui al comma 1-bis sono disposte con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».